Art. 2.

      1. Le società di mutuo soccorso operano esclusivamente in favore dei propri associati nonché dei loro familiari e conviventi svolgendo le seguenti attività:

          a) erogazione di prestazioni economiche in caso di malattia, di infortunio, di invalidità e di inabilità, integrative o aggiuntive dell'assistenza obbligatoria;

          b) erogazione di prestazioni sanitarie e socio-assistenziali di qualsiasi genere ai soci e ai loro familiari e conviventi;

          c) assistenza economica, in caso di morte dei soci, ai legittimi eredi;

          d) corresponsione di un'indennità o di una rendita vitalizia o di un capitale per la vecchiaia;

          e) assistenza, in caso di morte di familiari o di conviventi, a soggetti non autosufficienti, anche mediante la gestione e la rendita di beni patrimoniali destinati ai medesimi soggetti;

          f) assistenza economica ai soci nell'esercizio delle loro attività lavorative, anche mediante la corresponsione di anticipazioni per l'acquisto di attrezzi e di macchine o per fronteggiare eventuali difficoltà economiche;

          g) promozione di iniziative di mutuo aiuto e di scambio tra i soci e le loro

 

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famiglie al fine di ottimizzare la gestione delle risorse familiari e lavorative;

          h) partecipazione alle attività delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, come modificato dalla presente legge, finalizzata al raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge;

          i) promozione e gestione di iniziative concernenti l'assistenza sanitaria e i servizi sociali, nonché di altre finalità sociali, attività culturali, ricreative, sportive e turistiche.

      2. Le società di mutuo soccorso non possono svolgere attività diverse da quelle indicate al comma 1.
      3. Le società di mutuo soccorso possono comprendere tra i loro soci i sovventori, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2548 del codice civile.